È più appropriato considerare il lavoro subordinato quando la persona lavora stabilmente all’interno dell’organizzazione della ASD/SSD e svolge le proprie attività seguendo modalità decise dall’ente.
Alcuni segnali tipici sono:
orari o turni stabiliti;
obbligo di presenza;
controllo costante sull’attività;
mansioni assegnate in modo stabile;
inserimento nell’organizzazione interna;
uso abituale di strumenti, spazi e procedure dell’ente;
assenza di vera autonomia nell’organizzazione del lavoro;
retribuzione fissa e regolare.
La co.co.co. sportiva, invece, è più adatta quando la prestazione è coordinata dal punto di vista tecnico-sportivo, ma non presenta gli elementi tipici della subordinazione. Nel campo del dilettantismo, la presunzione di co.co.co. sportiva si applica, tra l’altro, se la durata delle prestazioni non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive, e se le prestazioni sono coordinate secondo i regolamenti degli Organismi affilianti.