No. Il lavoro subordinato può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, sempre nel rispetto delle norme vigenti.
Il contratto a tempo indeterminato è la forma più comune di rapporto di lavoro subordinato, ma la legge permette anche altre tipologie contrattuali quando ci sono le condizioni necessarie.
Per le ASD/SSD è quindi importante considerare attentamente la durata effettiva del fabbisogno, l’orario richiesto, la stagionalità dell’attività e la disciplina collettiva eventualmente applicabile.