No, le soglie di esenzione previste per il lavoro sportivo dilettantistico si applicano solo ai compensi legati a prestazioni sportive dilettantistiche o a collaborazioni amministrativo-gestionali svolte nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
In particolare, le agevolazioni riguardano i compensi corrisposti da soggetti sportivi riconosciuti, come ASD, SSD, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, CONI, CIP, Sport e Salute S.p.A. o altri soggetti tesserati, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dal D.lgs. 36/2021.
I compensi fatturati a società commerciali, ad esempio una SRL non sportiva, non rientrano automaticamente nel regime agevolato, anche se la prestazione riguarda ambiti sportivi. In questi casi si applicano le normali regole fiscali e previdenziali previste per il lavoratore autonomo.
Quindi, le soglie di esenzione non possono essere applicate a tutti i compensi fatturati dal professionista, ma solo a quelli che derivano da rapporti riconosciuti come lavoro sportivo dilettantistico.