Sì, in linea di massima è possibile, ma non in modo automatico e solo se il rapporto è reale, distinto dalla carica sociale e correttamente deliberato.
La carica di Presidente, se svolta gratuitamente come mandato associativo, non coincide necessariamente con la figura del volontario sportivo. Quindi, il solo fatto di essere Presidente non impedisce di svolgere anche un’attività lavorativa retribuita per la stessa ASD, purché si tratti di un’attività diversa da quella propria della carica sociale. La compatibilità tra carica sociale gratuita e attività lavorativa retribuita nella stessa ASD è stata confermata anche dai chiarimenti ministeriali e dal CONI citati dalla dottrina specialistica di settore.
Il Presidente può quindi essere inquadrato, se ricorrono i presupposti, come:
lavoratore subordinato, se esiste un effettivo vincolo di subordinazione;
collaboratore coordinato e continuativo, anche sportivo, se l’attività rientra nei presupposti della co.co.co.;
lavoratore autonomo, anche con partita IVA, se la prestazione è effettivamente autonoma.
Nel lavoro sportivo, l’art. 25 del D.lgs. 36/2021 prevede espressamente che l’attività possa essere svolta, se ricorrono i presupposti, sia come lavoro subordinato sia come lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Un po’ di attenzione al rapporto subordinato
L’assunzione del Presidente come dipendente è una situazione delicata. Non è vietata in assoluto, ma deve essere dimostrabile un reale assoggettamento del Presidente-lavoratore al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’associazione. In pratica, il Presidente non può “dirigere sé stesso”.
Per limitare i rischi, è consigliabile che:
la decisione venga presa dal Consiglio Direttivo o dall’organo competente;
il Presidente si astenga dal votare;
il contratto sia firmato da un’altra persona, come il Vicepresidente o un consigliere delegato;
siano ben definiti mansioni, orario, retribuzione, poteri di controllo e responsabilità;
il rapporto non coincida con le funzioni proprie della carica di Presidente.
Se questi elementi non ci sono, il rapporto subordinato potrebbe essere messo in discussione come non genuino.
Co.co.co. sportiva o collaborazione autonoma
Il Presidente può anche avere una co.co.co. sportiva con la ASD, ad esempio come istruttore, allenatore, preparatore atletico o altra figura ammessa, se l’attività rientra nel lavoro sportivo.
Nel mondo del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume co.co.co. quando la prestazione non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato a manifestazioni sportive, e quando è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di FSN, DSA o EPS. La comunicazione del rapporto va fatta tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con effetti equivalenti alla comunicazione al Centro per l’impiego.
Anche il lavoro autonomo, con o senza partita IVA, è possibile, ma deve essere una prestazione realmente autonoma, distinta dalla carica sociale e adeguatamente documentata.
Limiti e precauzioni
La remunerazione deve essere adeguata, tracciabile e riferita a prestazioni effettive. Non deve rappresentare una forma indiretta di distribuzione di utili o avanzi di gestione, cosa vietata agli enti sportivi dilettantistici verso soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali.
È importante anche gestire correttamente il conflitto di interessi: un contratto stipulato dal rappresentante in conflitto di interessi con l’ente può essere annullato se il conflitto era noto o facilmente riconoscibile.
Infine, è bene ricordare che le prestazioni sportive di volontariato non sono compatibili con nessun rapporto di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato.