Le agevolazioni fiscali e contributive si applicano a tutti i compensi fatturati dal professionista sportivo?

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No, le agevolazioni previste per il lavoro sportivo non si applicano automaticamente a tutti i compensi fatturati dal professionista con partita IVA, ma solo a quelli relativi a prestazioni che possono essere considerate lavoro sportivo secondo l’art. 25 del D.Lgs. 36/2021.

Quindi, possono rientrare nel regime agevolato i compensi fatturati per prestazioni sportive svolte, rispettando i requisiti di legge, a favore di:

  • ASD e SSD, iscritte al RASD;

  • CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni Benemerite;

  • Sport e Salute S.p.A.;

  • altri soggetti tesserati.

Non rientrano invece nel regime agevolato i compensi per prestazioni rese a soggetti esterni all’ordinamento sportivo, come società non sportive, gruppi sportivi BAS non iscritti al RASD o clienti privati non tesserati, oppure per prestazioni che non sono effettivamente riconducibili all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta. In questi casi, il compenso segue il regime fiscale e previdenziale ordinario previsto per il lavoratore autonomo.

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