Se, durante un accertamento, una co.co.co. sportiva o una collaborazione autonoma / partita IVA viene considerata non genuina, il rapporto può essere riqualificato in base alla sua reale natura.
Nel lavoro sportivo, infatti, la prestazione può essere svolta come lavoro subordinato, autonomo o co.co.co.; tuttavia, anche se non disciplinato dal D.lgs. 36/2021, si applicano le regole ordinarie del lavoro, comprese quelle previdenziali e fiscali.
1. Riqualificazione del rapporto
La prima conseguenza è che il rapporto può essere ricondotto a un diverso inquadramento. Ad esempio, una co.co.co. sportiva o una partita IVA possono essere riqualificate come lavoro subordinato se, nella pratica, emergono elementi come:
assoggettamento al potere direttivo dell’ASD/SSD;
obbligo di rispettare orari imposti;
inserimento stabile nell’organizzazione;
assenza di reale autonomia;
compenso fisso e continuativo;
utilizzo di strumenti e modalità organizzative decise dall’ente;
prestazione resa come parte ordinaria dell’attività dell’associazione.
Inoltre, la disciplina generale prevede che, per le collaborazioni prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente, si applichi la disciplina del lavoro subordinato.
2. Attenzione: il superamento delle 24 ore non determina automaticamente la subordinazione
Per le co.co.co. sportive dilettantistiche, l’art. 28 del D.lgs. 36/2021 prevede una presunzione di collaborazione coordinata e continuativa quando la prestazione non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, ed è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di FSN, DSA o EPS.
Se questi requisiti mancano, non significa automaticamente che il rapporto diventi subordinato, ma viene meno la presunzione agevolata di co.co.co. sportiva. A quel punto è importante verificare concretamente come il rapporto si è svolto.
3. Recupero di retribuzioni, contributi e adempimenti
Se il rapporto viene riqualificato come lavoro subordinato, l’ASD/SSD potrebbe dover regolarizzare la posizione del lavoratore. Le conseguenze possono riguardare:
differenze retributive rispetto al corretto inquadramento;
ferie, permessi, festività, mensilità aggiuntive se dovute;
TFR;
eventuali straordinari;
contributi previdenziali e premi assicurativi non versati o versati in misura insufficiente;
sanzioni civili, interessi e maggiorazioni;
adempimenti su Libro Unico del Lavoro, buste paga e comunicazioni obbligatorie.
Nel lavoro sportivo, la comunicazione al RASD equivale a quella al Centro per l’impiego per i rapporti sportivi interessati; il mancato adempimento comporta le stesse sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l’impiego.
4. Possibile contestazione delle agevolazioni fiscali e contributive
Se il rapporto è stato qualificato in modo non corretto, possono essere contestate anche le agevolazioni fiscali e previdenziali applicate.
Ad esempio, se una prestazione è stata trattata come collaborazione sportiva autonoma o co.co.co. sportiva, ma in realtà viene riqualificata come lavoro subordinato o come rapporto non rientrante nel perimetro del lavoro sportivo agevolato, gli enti accertatori possono richiedere il ricalcolo di imposte, contributi e adempimenti secondo il regime effettivamente applicabile.
Nel caso di partita IVA, la sola emissione della fattura non basta a rendere genuino il rapporto autonomo se, nella sostanza, il lavoratore opera come un dipendente o come un collaboratore etero-organizzato.
5. Rischio di sanzioni per lavoro irregolare
Nei casi più gravi, se il rapporto viene considerato subordinato e mancano le comunicazioni obbligatorie preventive, può emergere un problema di lavoro irregolare.
La maxi-sanzione per lavoro sommerso richiede, in particolare, l’assenza della comunicazione preventiva e l’accertamento di un rapporto con i requisiti della subordinazione.
Se invece un rapporto è stato comunicato, ma qualificato in modo errato, si può procedere con una riqualificazione del rapporto con recuperi contributivi, fiscali e sanzioni specifiche, senza necessariamente considerarlo lavoro “in nero”.
6. Lavoro subordinato contestato come "non genuino"
Se, durante un accertamento, un rapporto formalmente qualificato come lavoro subordinato viene considerato non genuino, l’ente accertatore può mettere in dubbio che quel rapporto sia realmente esistito come lavoro dipendente.
Questo può succedere, ad esempio, quando mancano elementi tipici della subordinazione: effettivo potere direttivo, controllo, potere disciplinare, inserimento organizzativo, orario di lavoro, mansioni definite e retribuzione reale. Il Codice civile definisce infatti il lavoratore subordinato come colui che presta attività alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
Nel caso di un Presidente, amministratore, consigliere o familiare, il rapporto subordinato non è impossibile, ma è più delicato: chi vuole farlo valere deve dimostrare concretamente l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’ente, nonostante la carica ricoperta. L’INPS ha sottolineato questo principio proprio riguardo alla compatibilità tra cariche sociali e rapporto di lavoro subordinato.
Conseguenze principali
La conseguenza più importante è il possibile disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. In pratica, il rapporto può essere considerato:
inesistente o fittizio, se non c’è stata una reale prestazione lavorativa;
oppure non subordinato, se l’attività è stata svolta, ma senza i requisiti propri del lavoro dipendente.
L’INPS prevede esplicitamente la possibilità di adottare un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro quando, a seguito di accertamento ispettivo o amministrativo, si riscontra l’insussistenza del rapporto stesso.
Effetti previdenziali
Se il rapporto viene disconosciuto, possono esserci ripercussioni sulla posizione previdenziale del lavoratore. In particolare:
i contributi versati come lavoro dipendente possono essere annullati o considerati non utili;
le prestazioni previdenziali o assistenziali eventualmente ottenute sulla base di quel rapporto possono essere contestate;
possono essere recuperate somme indebitamente percepite, ad esempio per disoccupazione, malattia, maternità o altre indennità, se basate su un rapporto ritenuto fittizio.
L’INPS regola anche i ricorsi contro i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro, prevedendo la trasmissione telematica del ricorso entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Effetti per l’ASD
Per l’ASD, la contestazione può comportare:
la necessità di correggere l’inquadramento del rapporto;
recuperi contributivi o fiscali, se il rapporto viene ricondotto a una diversa natura;
contestazione della deducibilità o corretta imputazione delle somme erogate;
rischio di contestazione di compensi non giustificati o non congrui;
possibile violazione del divieto di distribuzione indiretta di utili, se le somme pagate non corrispondono a una prestazione reale o risultano sproporzionate.
Nel settore sportivo dilettantistico è importante evitare che compensi, retribuzioni o attribuzioni economiche verso soci, amministratori o componenti degli organi sociali vengano usati come forme indirette di distribuzione di utili. Il D.lgs. 36/2021 disciplina infatti il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione negli enti sportivi dilettantistici.
Se invece l’attività è stata davvero svolta
Se la persona ha effettivamente lavorato, ma non c’erano i requisiti della subordinazione, il rapporto non viene necessariamente considerato “inesistente”: può essere ricondotto a una diversa forma, come lavoro autonomo, collaborazione o incarico connesso alla carica sociale, con conseguente ricalcolo degli adempimenti fiscali, contributivi e documentali. Quindi, il punto decisivo non è solo il contratto firmato, ma come il rapporto si è svolto concretamente.