No. L’inserimento del codice “ESENZSPORT” nella fattura elettronica non sostituisce l’autocertificazione prevista dall’art. 36, comma 6-bis. Le specifiche tecniche servono a rendere più chiara la lettura del documento fiscale, ma il documento fondamentale che permette al sostituto d’imposta di non applicare la ritenuta rimane l’autocertificazione consegnata dal lavoratore sportivo al momento del pagamento.