Se il Comune, dopo la segnalazione di un difetto nella palestra scolastica, non interviene, come può fare la ASD/SSD a proseguire l’attività?

Articoli nella sezione

La ASD/SSD non può semplicemente ignorare il problema e continuare come prima. Se il difetto riguarda profili che incidono sulla sicurezza della struttura o dell’uso della palestra, il Comune è generalmente responsabile della manutenzione dell’edificio scolastico e dei suoi impianti, poiché la legge assegna agli Enti Locali la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Tuttavia, durante le ore di utilizzo, la ASD/SSD è responsabile della sicurezza della propria attività e deve quindi valutare se l’attività possa continuare in modo sicuro o meno.

La regola pratica è questa:

  • se il difetto comporta un pericolo grave e immediato, la ASD/SSD deve sospendere l’attività in tutto o nella parte interessata e chiedere un impianto alternativo o lo spostamento dell’orario. In questa situazione non c’è un “diritto a proseguire comunque”, perché il sistema della sicurezza sul lavoro richiede di non riprendere l’attività quando persiste un pericolo grave e immediato.

  • se invece il difetto non crea un pericolo grave e immediato, ma richiede comunque delle cautele, la ASD/SSD può proseguire solo in forma rimodulata e provvisoria, adottando misure che siano effettivamente alla sua portata e adeguate a neutralizzare o ridurre il rischio. In pratica, questo può significare: interdire l’area difettosa, non utilizzare l’attrezzatura o la porzione di palestra interessata, ridurre il numero dei presenti, modificare temporaneamente il tipo di attività svolta, aumentare la vigilanza e formalizzare tutto per iscritto. Questo approccio è in linea con i principi di eliminazione o riduzione del rischio e con l’obbligo di regolare manutenzione e gestione sicura dei luoghi di lavoro.

Dal punto di vista operativo, la ASD/SSD dovrebbe fare almeno quattro cose:

  1. inviare una segnalazione formale scritta al Comune e, per conoscenza, alla scuola, descrivendo il difetto, allegando foto o rilievi e richiedendo un intervento tecnico urgente;

  2. indicare per iscritto se l’attività viene sospesa, limitata o proseguita con misure provvisorie;

  3. chiedere espressamente, se necessario, uno spazio alternativo o una diversa assegnazione oraria;

  4. conservare traccia di tutte le comunicazioni, perché la documentazione è importante per dimostrare che l’associazione non è rimasta inattiva davanti al rischio.

Questa procedura deriva dalle regole sulla manutenzione, riduzione del rischio e gestione della sicurezza.

Se il Comune non interviene e il problema rimane serio, la soluzione più prudente non è “proseguire a tutti i costi”, ma spostare o sospendere l’attività in quello spazio e, nei casi più critici, coinvolgere gli organi di vigilanza competenti in materia di salute e sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 prevede infatti un sistema di controllo sulla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione.

È stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Bisogno di aiuto?

Contattaci