Dipende dal tipo di difetto e dal rischio che comporta. Se il problema può mettere a rischio la sicurezza di atleti, tecnici, lavoratori, volontari o altre persone presenti, la ASD/SSD dovrebbe evitare di continuare l’attività come se nulla fosse: è opportuno sospendere o limitare l’uso della parte interessata, adottare le precauzioni necessarie e segnalare subito per iscritto il problema al Comune e alla scuola. Questo perché il D.Lgs. 81/2008 richiede che i difetti pericolosi vengano eliminati il prima possibile e che non si prosegua l’attività in presenza di un pericolo grave e immediato.
Se invece il difetto non influisce concretamente sulla sicurezza e non rappresenta un rischio immediato per le persone, la ASD/SSD può in linea di massima continuare l’attività, ma deve comunque segnalare formalmente l’anomalia e monitorarne l’evoluzione. In altre parole, non tutte le irregolarità richiedono la chiusura immediata della palestra, ma nessun difetto che renda l’uso insicuro dovrebbe essere trascurato o sottovalutato. Le misure generali di tutela prevedono infatti la manutenzione regolare di ambienti, attrezzature e impianti, con particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza.
Per una ASD/SSD, la regola pratica è questa: se il difetto è evidente e pericoloso, l’attività va fermata o adattata; se il difetto è marginale ma deve comunque essere corretto, l’attività può proseguire con cautela, purché venga sempre segnalato per iscritto all’ente competente. È una distinzione importante, perché la responsabilità del Comune resta centrale per gli aspetti strutturali e di manutenzione dell’immobile, ma la ASD/SSD è comunque responsabile della sicurezza durante le ore di utilizzo e non può utilizzare lo spazio in condizioni chiaramente pericolose.