La regola principale è questa: il Comune non trasferisce automaticamente all’ASD/SSD tutta la responsabilità sulla sicurezza e sulla manutenzione solo perché concede l’uso della palestra per alcune ore. Tuttavia, l’ASD/SSD è comunque responsabile della sicurezza della propria attività durante il periodo in cui utilizza la palestra. La disponibilità temporanea dello spazio, infatti, non elimina i doveri né dell’ente proprietario o gestore dell’edificio scolastico, né dell’associazione che svolge l’attività.
In termini più pratici, il Comune si occupa generalmente degli aspetti legati alla struttura dell’edificio scolastico e alla sua idoneità complessiva: la legge sull’edilizia scolastica attribuisce ai Comuni la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a scuole materne, elementari e medie, salvo che la manutenzione ordinaria venga delegata alla singola istituzione scolastica su sua richiesta. Inoltre, se il rapporto è configurato come uso oneroso o simile a una locazione, il locatore deve consegnare il bene in buono stato di manutenzione, mantenerlo idoneo all’uso previsto e garantirne il pacifico godimento; sul piano civilistico resta valido il principio della responsabilità per cosa in custodia.
Questo significa che, di norma, al Comune spettano soprattutto:
la sicurezza strutturale della palestra e dell’edificio;
la manutenzione dell’immobile e degli impianti fissi;
l’idoneità generale di vie di esodo, uscite, impianto elettrico, illuminazione, riscaldamento, servizi e parti strutturali;
i difetti originari o di manutenzione che dipendono dalla sfera del proprietario o del custode del bene.
L’ASD/SSD, invece, è responsabile principalmente della sicurezza della propria attività durante le ore assegnate. Deve quindi organizzare in modo sicuro allenamenti, corsi o gare; vigilare sull’uso corretto degli spazi; gestire i rischi legati ai propri istruttori, collaboratori, lavoratori o volontari; utilizzare correttamente le attrezzature; e non mettere a disposizione dei propri operatori strumenti non idonei o non sicuri. Il D.Lgs. 81/2008 impone infatti al datore di lavoro di mantenere luoghi, impianti e dispositivi in condizioni sicure per quanto riguarda la propria organizzazione, e di fornire attrezzature adeguate e sicure.
In pratica, all’ASD/SSD spettano soprattutto:
la vigilanza durante l’attività;
la sicurezza nell’uso concreto della palestra da parte dei propri tesserati e operatori;
la gestione delle emergenze durante il proprio turno, secondo le procedure previste;
l’uso corretto delle attrezzature proprie o messe a disposizione;
il dovere di sospendere o non iniziare l’attività se si rilevano condizioni chiaramente pericolose e di segnalarle immediatamente al Comune o alla scuola.
Un aspetto importante riguarda le attrezzature fisse della palestra. Se si tratta di elementi strutturali o stabilmente incorporati nell’impianto — come pavimentazione, impianti, porte di emergenza, canestri fissati o spalliere installate in modo stabile — la responsabilità principale tende a rimanere a chi ha la disponibilità o la custodia dell’impianto e si occupa della manutenzione. Tuttavia, l’ASD/SSD non è esonerata: se il difetto è visibile o facilmente percepibile, non può ignorarlo e continuare l’attività come se nulla fosse.
Se invece l’ASD/SSD porta o monta attrezzature proprie — come porte mobili, ostacoli, piccoli attrezzi, carrelli o materiale tecnico — la responsabilità ricade maggiormente su di essa, perché l’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro il compito di fornire attrezzature idonee, sicure e adeguate al lavoro da svolgere.
Infine, c’è il tema della presenza contemporanea di più soggetti. Se, durante l’uso della palestra, sono presenti personale scolastico, addetti comunali, ditte di pulizia o manutenzione o altri enti, possono nascere rischi legati a interferenze. In questi casi, il D.Lgs. 81/2008 richiede cooperazione e coordinamento nei rapporti di appalto, opera o servizi; quindi, anche se il semplice uso orario della palestra non sempre corrisponde a un appalto, quando ci sono attività che si sovrappongono nello stesso ambiente è comunque importante gestire in modo chiaro e organizzato i rischi legati alle interferenze.