Dipende dal tipo di rapporto e da chi effettivamente si occupa della disponibilità e della custodia dell’impianto. Se l’uso viene concesso a un altro ente in modo completo ed esclusivo, l’ente utilizzatore è normalmente responsabile della sicurezza della propria attività, dei propri lavoratori e dell’uso corretto degli spazi e delle attrezzature affidategli. Questo perché il datore di lavoro deve assicurare che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano mantenuti in condizioni sicure, e che le attrezzature messe a disposizione siano adatte e sicure.
L’ente che concede l’impianto, però, non perde completamente la sua responsabilità. Se il rapporto è di locazione, il locatore deve consegnare il bene in buono stato di manutenzione, mantenerlo idoneo all’uso previsto e garantirne il pacifico godimento; inoltre deve occuparsi delle riparazioni necessarie, tranne quelle di piccola manutenzione che spettano al conduttore. Se invece si tratta di comodato, il comodatario deve custodire e conservare la cosa con cura e non può cederla a terzi senza il consenso del comodante; ma il comodante è responsabile dei danni causati da difetti della cosa se li conosceva e non li ha segnalati.
Se poi l’ente concedente mantiene il controllo di alcune parti dell’impianto — ad esempio ingressi, spazi comuni, impianti tecnologici, spogliatoi, vie di esodo, presidi di sicurezza, attrezzature comuni o la gestione generale della struttura — resta comunque responsabile per ciò che rimane sotto la sua custodia o disponibilità. In ambito civile, è importante ricordare che ciascuno risponde dei danni causati dalle cose che ha in custodia, salvo eventi imprevisti.
La questione diventa ancora più delicata quando l’impianto è utilizzato in modo condiviso da più enti, oppure quando il concedente continua a svolgere attività nello stesso luogo. In questi casi non basta affermare che “l’impianto è stato concesso ad altri”: se chi concede mantiene la disponibilità giuridica dei luoghi e affida lavori, servizi o attività al loro interno, l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 richiede di verificare l’idoneità tecnico-professionale, fornire informazioni sui rischi presenti, garantire cooperazione, coordinamento e, quando necessario, predisporre il DUVRI.
La regola pratica, quindi, è questa: più il concedente mantiene poteri di gestione, custodia o controllo, più resta responsabile per la sicurezza; più l’utilizzatore ha un godimento esclusivo e autonomo, più la responsabilità della gestione quotidiana della sicurezza della propria attività ricade su di lui. Questa è una conclusione giuridica coerente con le norme relative a luoghi di lavoro, attrezzature, locazione, comodato e custodia.
Per evitare dubbi, il contratto o la convenzione dovrebbero indicare chiaramente chi è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti, delle attrezzature, delle aree comuni, delle pulizie, delle emergenze, delle assicurazioni e della gestione delle interferenze.