In generale, sì, potrebbe essere possibile, ma solo se non si verifica la causa ostativa prevista per chi controlla direttamente o indirettamente una S.r.l./S.S.D. che svolge attività economicamente simili alle proprie. La legge infatti esclude dal regime forfettario chi ha contemporaneamente il controllo della società e svolge attività riconducibili.
Nel caso descritto, rimanere nel regime forfettario può essere considerato compatibile se la SSD in 398/91 non deduce analiticamente il costo delle fatture emesse dall’amministratore, perché proprio questo aspetto, secondo la prassi dell’Agenzia richiamata dalla circolare 9/E/2019, fa normalmente venir meno la “riconducibilità” rilevante ai fini della causa ostativa. Rimane comunque necessario verificare tutti gli altri requisiti ordinari del regime forfettario.