Ai fini della disciplina del lavoro sportivo, non sono considerati lavoratori sportivi solo le figure espressamente indicate dalla legge, come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.
Possono rientrare nel lavoro sportivo anche altri soggetti tesserati che svolgono, verso un corrispettivo, mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, purché tali mansioni siano previste dai regolamenti tecnici dell’organismo sportivo di riferimento e siano ricomprese nel mansionario approvato ai sensi dell’art. 25, comma 1-ter, del D. Lgs. 36/2021. Il Dipartimento per lo Sport specifica che l’elenco riguarda le mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate da FSN e DSA, anche paralimpiche, tramite CONI e CIP.
In pratica, non è sufficiente che una persona sia tesserata o che l’attività sia genericamente utile all’associazione o alla società sportiva. Occorre verificare che la mansione svolta sia effettivamente collegata all’attività sportiva e sia presente nell’elenco ufficiale delle mansioni approvate.
L’elenco delle mansioni è pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sezione dedicata alla Riforma dello sport / Lavoro sportivo.
Attualmente il Dipartimento ha pubblicato anche il quarto elenco delle mansioni, datato 14 maggio 2026, insieme all’elenco complessivo delle mansioni, che raccoglie le mansioni approvate con i decreti precedenti.
Per la verifica operativa, si consiglia quindi di consultare sempre l’elenco aggiornato delle mansioni disponibile sul sito del Dipartimento per lo Sport, poiché il mansionario può essere integrato nel tempo.