Una prestazione può essere considerata lavoro sportivo quando si rispettano i requisiti stabiliti dal D.lgs. 36/2021.
Tra le figure tipiche del lavoratore sportivo ci sono, ad esempio, atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. Possono far parte del lavoro sportivo anche altri soggetti tesserati che svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, secondo i regolamenti tecnici degli organismi sportivi e il mansionario approvato. L’attività di lavoro sportivo può essere svolta, se presenti i requisiti, come lavoro subordinato, lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa.
In breve, non è sufficiente che l’attività sia semplicemente “nel mondo dello sport”: è importante che la mansione, il soggetto coinvolto, il tesseramento e il contesto sportivo siano in linea con le norme che regolano il lavoro sportivo.