La cancellazione dal RUNTS può avvenire su richiesta dell’ente oppure d’ufficio, quando si verifica lo scioglimento, la cessazione, l’estinzione o la mancanza dei requisiti necessari per restare nel Registro. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti, dei bilanci o degli aggiornamenti obbligatori, l’Ufficio RUNTS non procede subito alla cancellazione: prima invia una diffida a regolarizzare la situazione, concedendo un termine massimo di 180 giorni.
Se l’ente non mette in regola la propria posizione, può essere avviato il procedimento di cancellazione. Per questo è importante che l’ente mantenga attivo e controlli regolarmente il proprio canale di comunicazione con il RUNTS, che oggi è principalmente il portale, oltre alla PEC dell’ente, che non può più essere quella personale del legale rappresentante o di altri soggetti.