La domanda di iscrizione al RUNTS può essere presentata dal Legale Rappresentante dell’ETS oppure, su suo mandato, dalla Rete Associativa a cui l’ETS aderisce. Grazie alle novità introdotte dal D.M. 2/2026, è possibile anche procedere tramite delegato, seguendo le modalità disponibili sul portale RUNTS. La pratica deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dedicato, con autenticazione digitale e firma della distinta nei casi previsti.
Alla domanda vanno allegati:
atto costitutivo; se non è disponibile o non recuperabile, può essere sostituito dalla documentazione o dichiarazione prevista dalla normativa;
statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
per gli ETS già operativi, l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, insieme ai relativi verbali assembleari di approvazione;
attestazione di adesione alla rete associativa, ma solo se l’ETS fa parte di una rete; se aderisce a più reti, è necessario un attestato per ciascuna.
Non è invece corretto indicare, in generale, un’attestazione di adesione a “un altro ETS”: il riferimento normativo riguarda specificamente la Rete Associativa.
Durante l’iscrizione devono inoltre essere forniti i principali dati dell’ente e dei suoi organi. Per quanto riguarda i dati sociali, il portale RUNTS segnala che le informazioni relative ad associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati vengono aggiornate annualmente e, secondo le modifiche del 2026, l’obbligo informativo è stato esteso a tutti gli ETS, non più solo a ODV e APS.