Le ODV e le APS devono non solo iscriversi correttamente, ma anche mantenere nel tempo i requisiti richiesti dalla sezione in cui sono registrate.
Per le ODV, l’art. 32 CTS prevede un numero minimo di sette persone fisiche oppure tre organizzazioni di volontariato; se, dopo la costituzione, il numero degli associati scende sotto la soglia minima, è necessario reintegrarlo entro un anno, altrimenti l’ente viene cancellato dal RUNTS, a meno che non richieda l’iscrizione in un’altra sezione.
Per le APS, l’art. 35 CTS richiede un minimo di sette persone fisiche oppure tre APS; anche in questo caso, se il numero minimo viene meno, deve essere reintegrato entro un anno, altrimenti l’ente perde la qualifica di APS, a meno che non si trasferisca in un’altra sezione del Registro.