Quando ci sono cambiamenti interni, è possibile aggiornare le informazioni relative a soci, volontari e lavoratori (se effettivamente diverse da quelle presenti nel RUNTS). Il termine per effettuare queste modifiche è sempre il 30 giugno di ogni anno, riferendosi al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il Codice del Terzo Settore (articolo 48, comma 3) prevede che il bilancio debba essere depositato nel RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Per gli Enti di piccole dimensioni, è necessario redigere il bilancio d’esercizio o rendiconto utilizzando i modelli predisposti dal Ministero (Mod. D o Mod. E per ricavi fino a 66.000 euro).
La redazione del bilancio sociale è richiesta solo agli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate annuali superiori a 1 milione di euro.
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100.000 euro all’anno devono pubblicare sul proprio sito internet, o su quello della rete associativa a cui appartengono, gli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai membri degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
È inoltre previsto l’obbligo di depositare le relazioni dell’Organo di controllo e del Revisore, se questi organi sono stati istituiti (questo adempimento era già stato chiarito come necessario dalla nota direttoriale n. 17146 del 15 novembre 2022).