In generale, ogni ETS è tenuto ad aggiornare sul RUNTS le informazioni obbligatorie e a depositare gli atti modificativi entro i termini stabiliti. Le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto, le variazioni delle cariche sociali, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e gli altri atti o fatti che richiedono iscrizione o deposito secondo la legge devono essere comunicati entro 30 giorni dalla modifica.
Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte nel 2026 al D.M. 106/2020, le informazioni riguardanti il numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati possono essere aggiornate una volta all’anno, entro il 30 giugno, e l’aggiornamento è obbligatorio se ci sono variazioni rispetto ai dati già registrati. Questa regola si applica ora, per queste informazioni, non solo ad APS e ODV, ma a tutti gli ETS. Si consiglia, quando possibile, concentrare in un’unica pratica di variazione tutti gli aggiornamenti da trasmettere, così da evitare sovrapposizioni istruttorie e rallentamenti nella lavorazione da parte dell’Ufficio RUNTS.