Prima di tutto si pagano i debiti, poi si devolve l’eventuale residuo. Per le associazioni riconosciute, il Codice Civile stabilisce che i creditori che non hanno fatto valere il loro credito durante la liquidazione possono richiedere il pagamento entro un anno dalla chiusura della liquidazione, rivolgendosi ai soggetti che hanno ricevuto i beni, fino al limite di quanto ricevuto. Per le associazioni non riconosciute, i creditori possono far valere i loro diritti sul fondo comune e rispondono personalmente e in modo solidale anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Lo scioglimento e la chiusura della partita IVA sono adempimenti importanti, ma da soli non sono sufficienti per “spegnere” completamente l’ente dal punto di vista sostanziale. La chiusura della partita IVA, infatti, è un obbligo fiscale da effettuare tramite il modello AA7/10 entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività; tuttavia, questo non corrisponde alla completa estinzione di tutti i rapporti giuridici dell’associazione. Prima di considerare conclusa la vita dell’associazione conviene verificare in modo puntuale almeno questi aspetti: posizioni fiscali, debiti e crediti, contratti, contenziosi, rapporti bancari e documentazione finale. Solo dopo questa verifica la cessazione può dirsi sostanzialmente completata, oltre che formalmente comunicata all’Agenzia delle Entrate.