Prima di tutto si pagano i debiti, poi si devolve l’eventuale residuo. Per le associazioni riconosciute, il Codice Civile stabilisce che i creditori che non hanno fatto valere il loro credito durante la liquidazione possono richiedere il pagamento entro un anno dalla chiusura della liquidazione, rivolgendosi ai soggetti che hanno ricevuto i beni, fino al limite di quanto ricevuto. Per le associazioni non riconosciute, i creditori possono far valere i loro diritti sul fondo comune e rispondono personalmente e in modo solidale anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.