In quel caso si aggiunge la disciplina del Codice del Terzo Settore: in caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS secondo statuto o deliberazione dell’organo competente, ma solo previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS competente; gli atti di devoluzione compiuti senza quel parere o in difformità da esso sono nulli.