Va destinato secondo quanto stabilito dallo statuto sociale, mantenendo comunque il vincolo di destinazione per scopi sportivi; solitamente viene devoluto ad altre ASD o all’Ente di Promozione Sportiva di cui si fa parte. Per le associazioni riconosciute, il Codice Civile prevede che i beni residui dopo la liquidazione siano destinati in conformità all’atto costitutivo o allo statuto; se questi documenti non prevedono nulla a riguardo, si segue la decisione dell’assemblea di scioglimento e, in assenza di questa, interviene l’Autorità competente.