Lo scioglimento è la decisione con cui l’associazione sportiva cessa la propria vita associativa; la liquidazione è la fase successiva, in cui si chiudono i rapporti pendenti, si pagano i debiti e si destina il patrimonio residuo secondo quanto stabilito dallo statuto e dalla legge. Per le associazioni riconosciute, cioè quelle con personalità giuridica, il Codice Civile vieta agli amministratori di compiere nuove operazioni dopo la delibera di scioglimento e prevede poi la liquidazione del patrimonio.