No, il cosiddetto “certificato antipedofilia”, ovvero il certificato richiesto dal datore di lavoro ex art. 25-bis DPR 313/2002, introdotto dal D.lgs. 39/2014, relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, deve essere richiesto solo al momento dell’assunzione o dell’incarico al collaboratore e quindi resta valido per tutta la durata del contratto, anche se superiore ai sei mesi.
Tuttavia, è consigliabile prevedere nel MOG non solo una verifica periodica dell’aggiornamento del certificato antipedofilia, ad esempio annuale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, ma anche eventualmente l’acquisizione di ulteriori certificati e/o specifiche autocertificazioni da parte dello staff che lavora a contatto con i minori, per controllare la presenza di procedimenti pendenti o di precedenti definitivi riguardanti altre tipologie di reato che il sodalizio sportivo può considerare rilevanti (ad esempio precedenti per altri reati contro la persona).
Nel portale https://www.mycsi.it, accessibile con le stesse credenziali del Tesseramento Online del CSI, nella sezione “Moduli, fac-simili, materiali”, si può andare alla categoria “Safeguarding” e, nella sezione “Moduli e facsimili”, trovare in un unico file PDF il Mod. 3-bis (richiesta del datore di lavoro del certificato) e il Mod. 5 (delega al ritiro).