È consigliabile indicare sempre nel contratto di lavoro che, in caso di dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà, e quindi in presenza accertata di condanne penali per reati di natura sessuale o sfruttamento minorile nel certificato del Casellario Giudiziale, il contratto si intende risolto con effetto immediato per giusta causa.
La prima azione che la società sportiva dovrebbe adottare è sempre a tutela dei minori:
Sospensione cautelare: allontanare immediatamente la persona interessata da ogni attività che preveda il contatto con i ragazzi e le ragazze;
Revoca dell'incarico: procedere con effetto immediato alla risoluzione del rapporto (lavorativo o di volontariato) per giusta causa o per la perdita dei requisiti morali e legali previsti dalla legge (D.Lgs. 39/2014) e dai regolamenti interni/Safeguarding.
Successivamente, è importante che la società sportiva agisca in modo trasparente, evitando di nascondere la situazione, poiché le dichiarazioni mendaci rese a un privato che svolge funzioni di pubblica utilità configurano il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Si consiglia di procedere nel seguente modo:
Esposto alla Procura: il legale rappresentante dell’ASD deve segnalare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o alle Forze dell’Ordine;
Segnalazione al Safeguarding: informare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del CSI, scrivendo a policy@csi-net.it.