Sì. In attesa di ricevere il certificato, la società sportiva può richiedere al soggetto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da conservare negli archivi dell'associazione, che sarà poi integrata con il certificato vero e proprio. L'autodichiarazione non richiede l'autenticazione della firma se viene presentata insieme a una copia di un documento d'identità valido.
È importante ricordare che l'autocertificazione è uno strumento temporaneo "pro bono": il datore di lavoro ha l'obbligo legale di acquisire il certificato originale rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale; avere il documento ufficiale è l'unico modo per dimostrare che la società ha adempiuto ai propri obblighi di controllo ed evitare sanzioni amministrative.
È consigliabile indicare sempre nel contratto di lavoro che, in caso di dichiarazioni false nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e quindi in presenza di condanne penali per reati di natura sessuale o sfruttamento minorile accertate tramite il certificato del casellario giudiziale, il contratto si intende risolto immediatamente per giusta causa.
Nel portale https://www.mycsi.it, accessibile con le stesse credenziali del Tesseramento Online del CSI, nella sezione “Moduli, fac-simili, materiali”, alla categoria “Safeguarding” e nella sezione “Moduli e facsimili”, è disponibile un file PDF con il fac-simile dell'autocertificazione sostitutiva.