Le società sportive sono tenute per legge (D.Lgs 39/2014) a verificare l'assenza di condanne penali per reati di natura sessuale o sfruttamento minorile (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale) per ogni collaboratore che lavora a contatto diretto e regolare con minori, come ad esempio allenatori, istruttori o volontari. Questa verifica avviene tramite l'acquisizione, presso la cancelleria del Tribunale, di un Certificato del Casellario Giudiziale. In caso di mancata acquisizione, è prevista una sanzione amministrativa che va da 10.000 a 15.000 euro per ogni certificato non ottenuto.
Quali sanzioni sono previste in caso di mancanza del certificato?
Articoli nella sezione
È vietato raccogliere dati giudiziari? E come ci si regola con il certificato del casellario per il safeguarding?
Qual è la differenza tra molestia sessuale e abuso sessuale?
Per quali figure va richiesto il certificato del Casellario Giudiziale?
I certificati del Casellario Giudiziale valgono 6 mesi: la società dovrà quindi richiederlo ogni 6 mesi?
Se una società sportiva, accertata l’esistenza di condanne, non procede come previsto contro il collaboratore, cosa rischia?
In caso di autodichiarazione mendace, e quindi in presenza di condanne sul certificato, come deve procedere la società sportiva?
In attesa che il Casellario Giudiziale rilasci il certificato richiesto, si può procedere alla stipula del contratto?
Quali sanzioni sono previste in caso di mancanza del certificato?
Chi ha l’obbligo di richiedere il certificato del Casellario Giudiziale?
È stato utile?