Le società sportive sono tenute per legge (D.Lgs 39/2014) a verificare l'assenza di condanne penali per reati di natura sessuale o sfruttamento minorile (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale) per ogni collaboratore che lavora a contatto diretto e regolare con minori, come ad esempio allenatori, istruttori o volontari. Questa verifica avviene tramite l'acquisizione, presso la cancelleria del Tribunale, di un Certificato del Casellario Giudiziale. In caso di mancata acquisizione, è prevista una sanzione amministrativa che va da 10.000 a 15.000 euro per ogni certificato non ottenuto.