Se hai un impianto fotovoltaico collegato al meccanismo dello Scambio sul Posto, è importante distinguere due componenti:
il contributo in conto scambio;
la liquidazione delle eccedenze di energia immessa in rete.
Il contributo in conto scambio ha una natura compensativa e, secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, non ha rilevanza fiscale.
Diverso è il caso della liquidazione delle eccedenze. Quando l’energia prodotta dall’impianto non viene consumata direttamente e viene immessa in rete, l’eventuale liquidazione economica da parte del GSE rappresenta un corrispettivo per la cessione di energia elettrica. In questo caso, per l’ASD si genera un provento di natura commerciale.
Anche se l’importo è contenuto, ad esempio intorno ai 2.500 euro annui, la natura commerciale del provento resta invariata. Quindi, l’importo deve essere correttamente fatturato e registrato secondo il regime fiscale che l’associazione applica.
Devi emettere fattura?
Sì, se si tratta della liquidazione delle eccedenze di energia, l’ASD deve emettere fattura al GSE, seguendo le modalità operative previste dal GSE e dalla normativa fiscale. Solitamente sulla fattura si applica l’IVA con aliquota del 22%, a meno che il tuo consulente fiscale non ti dia indicazioni diverse in base alla situazione dell’associazione. Quindi, è importante che la società sportiva verifichi di avere una posizione fiscale coerente con questa attività commerciale e con l’emissione della fattura.
Queste somme fanno parte dell’attività istituzionale dell’ASD?
No, la liquidazione delle eccedenze di energia non può essere considerata un provento istituzionale. Non si tratta infatti di quote associative, contributi istituzionali, o pagamenti specifici da soci o tesserati per attività sportive, né di entrate direttamente collegate all’attività sportiva dilettantistica. Si tratta invece di un provento derivante dalla vendita di energia elettrica al GSE, quindi di un’attività con natura commerciale.
Come si comporta un’ASD che segue il regime 398/1991?
Se la tua ASD applica il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991, è importante fare attenzione. Questo regime riguarda le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali dell’associazione. La cessione delle eccedenze di energia elettrica al GSE potrebbe non rientrare tra queste attività connesse.
In questo caso, il provento potrebbe dover essere gestito fuori dal regime 398, seguendo le normali regole IVA e fiscali. Per questo motivo, ti consigliamo di confrontarti con il tuo consulente fiscale per verificare il corretto trattamento contabile e tributario delle somme ricevute dal GSE.
Un importo ridotto cambia il trattamento fiscale?
No. Anche se l’importo è limitato, per esempio intorno ai 2.500 euro annui, questo non cambia la natura dell’entrata. Se la somma è per la liquidazione delle eccedenze di energia immessa in rete, resta comunque un corrispettivo commerciale. L’importo contenuto può influire sull’entità economica dell’operazione, ma non elimina la necessità di gestire correttamente fatturazione, IVA, registrazioni contabili e dichiarazioni fiscali.
Quali verifiche dovrebbe fare l’ASD?
L’ASD dovrebbe controllare:
se le somme ricevute dal GSE sono contributo in conto scambio o liquidazione di eccedenze;
se è stata richiesta la liquidazione economica delle eccedenze;
se l’associazione ha la partita IVA;
quale regime fiscale applica;
se l’entrata può rientrare o meno nel regime 398/1991;
se la fattura al GSE è stata emessa correttamente;
se l’IVA è stata gestita in modo corretto;
se il provento è stato inserito nella contabilità e nella dichiarazione fiscale dell’ente.
Cosa dovrebbe conservare l’associazione?
È utile conservare:
la convenzione o documentazione relativa al rapporto con il GSE;
i prospetti GSE relativi allo Scambio sul Posto;
la documentazione sulle eccedenze liquidate;
le fatture emesse al GSE;
la prova degli incassi ricevuti;
eventuali certificazioni GSE;
le registrazioni contabili;
la documentazione preparata dal consulente fiscale.
Questi documenti ti saranno utili per dimostrare la natura delle somme percepite e il corretto trattamento fiscale adottato.
Esempio pratico
Immagina che la tua ASD abbia un impianto fotovoltaico installato presso la sede sportiva. L’energia prodotta viene usata in parte dall’associazione e in parte immessa in rete. A fine anno il GSE liquida circa 2.500 euro per le eccedenze.
In questo caso, non devi considerare l’importo come un semplice contributo istituzionale. Devi invece trattarlo come un corrispettivo commerciale per l’energia ceduta, emettere la relativa fattura e verificare con il tuo consulente fiscale se l’operazione debba essere gestita in regime ordinario, soprattutto se normalmente applichi il regime 398/1991.