Per stabilire se una ASD italiana debba applicare l’IVA italiana quando organizza un torneo all’estero, occorre distinguere tra:
| Caso | Trattamento IVA indicativo |
|---|---|
Partecipante/committente senza partita IVA | Conta il luogo di svolgimento dell’evento. Se il torneo è all’estero, di norma non si applica IVA italiana. |
Società o ente con partita IVA stabilito in Italia | L’operazione può essere territorialmente rilevante in Italia, anche se il torneo si svolge all’estero. |
Società o ente con partita IVA stabilito all’estero | Di norma l’operazione non è soggetta a IVA italiana. |
ASD/SSD affiliate alla stessa FSN, DSA o EPS, con attività conforme alle finalità istituzionali | Può trovare applicazione la decommercializzazione, se ricorrono tutti i requisiti previsti. |
La regola speciale per le prestazioni sportive collega la territorialità IVA al luogo in cui l’attività viene effettivamente svolta, ma questa deroga si applica principalmente alle prestazioni rese a committenti non soggetti passivi IVA. Per i rapporti tra soggetti passivi IVA, invece, vale la regola generale del luogo di stabilimento del committente.
Inoltre, per gli enti associativi, le prestazioni effettuate in linea con le finalità istituzionali verso associati, tesserati o altre associazioni che svolgono la stessa attività e sono affiliate alla stessa organizzazione nazionale possono usufruire della decommercializzazione prevista dall’art. 4, comma 4, del DPR 633/1972, se ne sussistono i requisiti. Il regime di esclusione IVA per ASD/SSD è stato prorogato fino al 31 dicembre 2035, con l’entrata in vigore del nuovo regime prevista dal 1° gennaio 2036.