Per gli enti associativi, il passaggio dal regime di esclusione IVA al regime di esenzione IVA è stato posticipato. Il D.lgs. 186/2025 ha spostato l’entrata in vigore della riforma al 1° gennaio 2036.
Quindi, per ora, continuano a valere le regole attuali: le prestazioni svolte nell’ambito istituzionale e che rispettano i requisiti previsti possono rimanere fuori dal campo IVA o decommercializzate, mentre le attività commerciali ordinarie restano soggette alle regole IVA.
È importante distinguere con attenzione tra:
attività istituzionali rivolte a soci, associati o tesserati;
corrispettivi specifici decommercializzati;
attività commerciali;
prestazioni verso terzi;
sponsorizzazioni e pubblicità.