L’ente può scegliere a chi destinare la devoluzione, ma non in modo completamente libero.
Il patrimonio residuo deve essere destinato ad altri Enti del Terzo Settore, rispettando lo statuto e la normativa vigente. La scelta deve quindi ricadere su un soggetto che sia compatibile con le finalità dell’ente e con le regole del Codice del Terzo Settore.
È consigliabile che l’assemblea o l’organo competente indichi chiaramente il soggetto beneficiario nella delibera di scioglimento o in un atto successivo collegato alla liquidazione, assicurandosi anche che l’ente destinatario sia disponibile ad accettare la devoluzione.