Non sempre. Se un ente viene cancellato dal RUNTS perché non soddisfa più i requisiti, ma vuole continuare a operare come ente ordinario secondo il Codice civile, deve devolvere il patrimonio in base all’art. 9 del Codice del Terzo Settore, ma solo per l’incremento patrimoniale realizzato durante gli anni in cui è stato iscritto al RUNTS.
Le modifiche introdotte dal D.M. 106/2020 hanno chiarito che, quando si devolve solo l’incremento patrimoniale, bisogna considerare anche il periodo in cui l’ente è stato iscritto senza interruzioni nei registri precedenti, come quelli delle ODV, APS o ONLUS.