La cancellazione dipende dal motivo e dalla situazione dell’ente.
Se l’ente si scioglie o si estingue, la cancellazione dal RUNTS avviene dopo aver completato la procedura di liquidazione e gli adempimenti relativi alla devoluzione del patrimonio residuo. Il Codice prevede infatti che, una volta chiusa la liquidazione, venga comunicato all’Ufficio RUNTS per procedere alla cancellazione dell’ente dal Registro.
Le modifiche al D.M. 106/2020 hanno inoltre chiarito che, quando un ente delibera lo scioglimento ma non deve avviare una vera procedura di liquidazione perché non ci sono rapporti pendenti, la cancellazione può avvenire dopo aver fornito la prova dell’avvenuta devoluzione, in conformità al parere dell’Ufficio RUNTS.