Se un Ente del Terzo Settore viene sciolto o si estingue, il patrimonio residuo non può essere distribuito tra soci, associati, fondatori, amministratori o membri degli organi sociali.
Il patrimonio residuo deve essere destinato, dopo il parere favorevole dell’Ufficio RUNTS competente, ad altri Enti del Terzo Settore, seguendo quanto stabilito dallo statuto o dalla decisione dell’organo sociale competente. Se non ci sono indicazioni specifiche, il patrimonio viene devoluto alla Fondazione Italia Sociale.