In alcuni casi è possibile. Il D.lgs. 81/2008 permette al datore di lavoro di occuparsi direttamente di compiti come il primo soccorso, la prevenzione incendi e l’evacuazione, ma solo nelle situazioni previste dalla legge e rispettando gli adempimenti richiesti, incluso informare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Non si tratta quindi di una procedura automatica: è sempre importante verificare se l’ASD/SSD rientra tra le situazioni consentite e se la formazione necessaria è stata effettivamente effettuata.
Pertanto, il Presidente può occuparsi direttamente dei compiti di addetto al primo soccorso e all’antincendio solo se, in pratica, coincide con il “datore di lavoro” secondo il D.lgs. 81/2008; cioè se è la persona responsabile dell’organizzazione e dispone dei poteri decisionali e di spesa. In questo caso, l’art. 34 permette al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, ma solo quando ci sono meno di 200 lavoratori, quindi nella maggior parte delle ASD/SSD affiliate al CSI, con la preventiva comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dopo aver seguito la formazione richiesta.