Spesso sì, ma non sempre e non automaticamente. Il punto non è solo se la decisione sia pubblicabile, ma se sia davvero necessario pubblicarla con tutti i dati identificativi. Il Garante ha chiarito che anche quando la pubblicazione della decisione è doverosa, il titolare deve fare un’attenta selezione delle informazioni, specie se coinvolti soggetti vulnerabili. Per i minori, ad esempio, il Garante per la Privacy ha ritenuto eccedente la pubblicazione integrale dei dati e ha indicato come sufficiente l’uso delle iniziali e l’oscuramento di elementi ulteriori, come il numero di tesseramento.