Per i lavori di ristrutturazione su un edificio già esistente, si può applicare l’aliquota ridotta (10%) solo se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
è stato stipulato un contratto d’appalto secondo l’articolo 1655 del Codice Civile;
si tratta di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica come indicato nell’articolo 3, comma 1, lettere c, d, f del d.p.r. 380/2001.
In questi casi, è importante controllare il contenuto del parere rilasciato dall’ufficio tecnico del Comune, a seguito dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori.
Se invece si tratta di un semplice contratto d’opera o di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nelle lettere a) e b) della L. 457/78, l’aliquota IVA applicabile sarà quella ordinaria (22%).