Secondo quanto previsto dall'Art. 13 del D.P.R. 633/72, aggiornato con le modifiche del 2026, la base imponibile non corrisponde più al prezzo che il cliente pagherebbe sul mercato, ma alla somma di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dal fornitore per realizzare quel bene o servizio.
Per esempio, per uno sponsor che produce abbigliamento, si considerano i costi di materia prima, lavorazione e logistica. Nel caso di un sodalizio sportivo, si tratta dei costi effettivi per garantire visibilità (come stampa loghi, gestione sito, ecc.), anche se per semplicità spesso si fa riferimento al valore della merce ricevuta.
Per maggiori informazioni, potete scrivere una email a fiscale@csi-net.it.