La riforma del lavoro sportivo ha previsto che i collaboratori coordinati e continuativi del settore sportivo dilettantistico si iscrivano alla Gestione Separata INPS. L’INPS ha spiegato che, dal 1° luglio 2023, i committenti che pagano compensi ai lavoratori sportivi dilettantistici devono versare i contributi alla Gestione Separata e inviare le denunce individuali UniEmens.
Per questo motivo, anche una collaboratrice sportiva inquadrata come co.co.co. sportiva può rientrare tra le lavoratrici che hanno diritto all’indennità di maternità prevista per gli iscritti alla Gestione Separata, a patto che siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall’INPS.
A chi può spettare
L’indennità può spettare alla collaboratrice sportiva che:
è iscritta alla Gestione Separata INPS;
non percepisce una pensione;
non è iscritta ad altre forme previdenziali obbligatorie;
ha maturato almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di maternità.
Per le lavoratrici parasubordinate, come le collaboratrici coordinate e continuative, vale il principio di automaticità delle prestazioni: l’indennità può essere riconosciuta anche se il committente non ha materialmente versato il contributo mensile dovuto, purché il contributo risulti dovuto. Questa regola non si applica invece alle libere professioniste iscritte alla Gestione Separata, che sono direttamente responsabili del versamento dei propri contributi.
Per quale periodo è riconosciuta
In generale, il periodo indennizzabile di maternità inizia due mesi prima della data presunta del parto e termina tre mesi dopo la data effettiva del parto. Il giorno del parto è considerato un giorno a sé e si aggiunge ai cinque mesi indennizzabili.
Ci sono anche alcune possibilità di flessibilità, come posticipare l’inizio del periodo di maternità al mese precedente la data presunta del parto oppure, nei casi consentiti, usufruire dei cinque mesi dopo il parto. Per gli iscritti alla Gestione Separata, l’INPS specifica che l’indennità viene comunque riconosciuta anche se non si interrompe effettivamente l’attività lavorativa.
La tutela può essere riconosciuta anche in caso di adozione o affidamento preadottivo di minori, secondo le regole stabilite dall’INPS.
Quanto spetta
L’indennità corrisponde all’80% di 1/365 del reddito derivante dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi. Per i rapporti parasubordinati, l’INPS considera il reddito dei 12 mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti alla lavoratrice, basandosi sulla dichiarazione del committente.
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS, tramite bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale.
Quando e come si presenta la domanda
La domanda va presentata all’INPS:
prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto;
e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, altrimenti il diritto si prescrive.
Prima dell’inizio del periodo indennizzabile, devi inviare all’INPS il certificato medico di gravidanza, rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e trasmesso telematicamente. Dopo il parto, devi comunicare entro 30 giorni la data di nascita e le generalità del bambino.
La domanda si presenta online tramite il servizio INPS dedicato. In alternativa, puoi rivolgerti al Contact Center INPS, a un patronato o a un intermediario abilitato.
Cosa deve fare la società sportiva?
La società sportiva non presenta la domanda per te, ma può darti tutte le informazioni utili sul rapporto di collaborazione, sui compensi, sulla durata del rapporto e sugli adempimenti contributivi effettuati.