L’indennità di malattia per chi è iscritto alla Gestione Separata è prevista quando una malattia causa una temporanea incapacità lavorativa. Non è un riconoscimento automatico: devi avere i requisiti richiesti e l’evento di malattia deve essere certificato correttamente.
Nel mondo dello sport dilettantistico, la tutela può riguardare i collaboratori sportivi con un rapporto di co.co.co. sportiva, visto che sono iscritti alla Gestione Separata INPS. È sempre importante verificare caso per caso, perché il diritto alla prestazione dipende dalla presenza effettiva dei requisiti contributivi, reddituali e amministrativi.
A chi spetta
L’indennità può spettare se sei:
iscritto alla Gestione Separata INPS;
non titolare di pensione;
non iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per ottenere la prestazione, devono verificarsi contemporaneamente due condizioni: almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata nei 12 mesi precedenti la malattia o il ricovero, e un reddito individuale dell’anno precedente, soggetto a contribuzione presso la Gestione Separata, non superiore al 70% del massimale contributivo previsto per quell’anno.
Quanto dura la tutela
L’indennità di malattia spetta, nell’anno solare in cui si verifica l’evento, per un periodo che non supera un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro, calcolata sui 12 mesi precedenti l’inizio della malattia. Quindi, il numero massimo di giorni indennizzabili nello stesso anno solare non può superare i 61 giorni.
La tutela non è prevista per periodi di malattia inferiori a quattro giorni.
Quanto spetta
L’indennità di malattia si calcola applicando una percentuale — 8%, 12% o 16% — su un importo ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo dell’anno in cui inizia la malattia. La percentuale varia in base ai mesi di contribuzione accreditati nei 12 mesi precedenti l’evento: da uno a quattro mesi, da cinque a otto mesi, oppure da nove a dodici mesi.
Per questo motivo, è meglio evitare di indicare importi standard nelle FAQ: l’importo effettivo dipende dalla tua posizione contributiva individuale e dal calcolo che fa l’INPS.
E in caso di ricovero ospedaliero?
Oltre all’indennità di malattia ordinaria, per chi è iscritto alla Gestione Separata c’è anche l’indennità per degenza ospedaliera. Questa spetta per tutte le giornate di ricovero, compresi i giorni di day hospital, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
L’indennità per degenza ospedaliera si calcola con percentuali più alte rispetto alla malattia ordinaria: 16%, 24% o 32%, sempre in base ai contributi versati nei 12 mesi prima del ricovero.
Come si richiede
Per avere diritto all’indennità, devi rivolgerti al tuo medico curante, che rilascia il certificato di malattia e lo trasmette telematicamente all’INPS. Per la prestazione economica di malattia puoi presentare domanda tramite il servizio INPS dedicato.
In caso di degenza ospedaliera, invece, la domanda è obbligatoria e va presentata all’INPS entro 180 giorni dalla data di dimissioni, usando il servizio dedicato. In alternativa, puoi rivolgerti al Contact Center INPS, a un patronato o a un intermediario abilitato.
Obblighi del collaboratore durante la malattia
Devi controllare che nel certificato di malattia siano corretti i tuoi dati anagrafici e il domicilio di reperibilità. Se hai un certificato digitale, non devi inviare l’attestato al committente, che può visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall’INPS.
Durante la malattia, devi renderti reperibile al domicilio indicato nelle fasce previste: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni indicati nel certificato, compresi sabato, domenica e festivi. Se non ti presenti ingiustificato alla visita medica di controllo, potresti ricevere sanzioni e perdere totalmente o parzialmente l’indennità.
Cosa deve fare la società sportiva?
La società sportiva non presenta la domanda al posto tuo. Può però darti supporto informativo, verificare che il rapporto di collaborazione sia gestito correttamente e indirizzarti verso INPS, patronato o consulente del lavoro.