Sì, per precauzione è consigliabile comunicare alla Questura quando un evento sportivo, a causa del luogo in cui si svolge, del numero di persone coinvolte o delle sue caratteristiche, assume la natura di manifestazione non privata.
L’art. 18 del TULPS prevede infatti che i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico debbano informare il Questore almeno tre giorni prima dell’evento. La norma considera pubblica anche una riunione formalmente privata quando, per il luogo, il numero dei partecipanti, lo scopo o l’oggetto, assume carattere di riunione non privata.
Nel caso di un concentramento sportivo con più di 300 miniatleti, a cui probabilmente si aggiungono accompagnatori, genitori, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e pubblico, l’evento potrebbe rientrare tra quelli da comunicare alla Questura.
La comunicazione non è una richiesta di autorizzazione, ma un avviso preventivo all’autorità di pubblica sicurezza, utile per permettere le valutazioni necessarie riguardo ordine pubblico, sicurezza, moralità e sanità pubblica. Il Questore, in caso di mancata comunicazione o per motivi legati all’ordine pubblico, moralità o sanità pubblica, può impedire lo svolgimento dell’evento o prescrivere modalità specifiche di tempo e luogo.
In breve, la comunicazione è necessaria quando l’evento:
si svolge in un luogo pubblico o aperto al pubblico;
prevede un numero elevato di partecipanti o presenze complessive;
coinvolge atleti, minori, accompagnatori, pubblico o altre figure organizzative;
ha dimensioni tali da richiedere una valutazione preventiva sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico.
La comunicazione alla Questura dovrebbe contenere almeno:
data e orario dell’evento;
luogo di svolgimento;
tipologia della manifestazione sportiva;
numero stimato di partecipanti, atleti, accompagnatori e pubblico;
dati dell’ente organizzatore;
nominativi e recapiti dei responsabili dell’organizzazione;
eventuali misure predisposte per la sicurezza, l’accesso, il presidio sanitario e la gestione dei flussi.
Attenzione: non comunicare l’evento può comportare sanzioni. Le modifiche introdotte nel 2026 all’art. 18 TULPS prevedono, per chi non rispetta l’obbligo di avviso, una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro; per il mancato rispetto di divieti o prescrizioni dell’autorità, la sanzione va da 1.000 a 12.000 euro.