L’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza, anche se c’è un solo lavoratore.
Per una ASD/SSD, quindi, la questione si presenta quando l’associazione o società sportiva si avvale, ad esempio, di:
| Situazione ASD/SSD | Indicazione |
|---|---|
Solo volontari sportivi, senza lavoratori o collaboratori retribuiti oltre i 5000 euro/anno | Di norma non si pone l’obbligo di RLS, perché manca una platea di lavoratori da rappresentare. Restano gli obblighi di informazione e tutela dei volontari. |
Collaboratori sportivi co.co.co. (almeno uno sopra i 5.000 euro/anno) | La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza deve essere garantita. |
Dipendenti o collaboratori amministrativo-gestionali | La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza deve essere garantita. |
Nessun RLS eletto o designato internamente | Può operare il RLS territoriale o di comparto, secondo le regole applicabili. |
È importante usare la procedura corretta: non ce' la ASD/SSD che designa o nomina, ma essa deve invece mettere i lavoratori nelle condizioni di eleggerlo o designarlo. Se i lavoratori non eleggono o designano un RLS interno, la rappresentanza può essere assicurata tramite il RLS territoriale o di comparto, secondo quanto previsto dalla normativa.
Quando il RLS viene eletto o designato, il datore di lavoro deve comunicarne il nominativo all’INAIL in via telematica, in caso di nuova elezione o designazione.
Nota operativa
Per una ASD/SSD con collaboratori sportivi è opportuno conservare agli atti:
- verbale o comunicazione con cui i lavoratori sono stati informati della possibilità di eleggere/designare il RLS;
- eventuale verbale di elezione/designazione del RLS;
- attestato di formazione del RLS, se eletto;
- ricevuta della comunicazione INAIL;
- eventuale documentazione relativa al RLS territoriale, se non viene eletto un RLS interno.