L’art. 29 del D.Lgs. 36/2021 definisce la figura del volontario sportivo, specificando che l’attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo, gratuito e senza scopi di lucro. Le prestazioni dei volontari sportivi non possono essere pagate, ma è possibile riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute, fino a un massimo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli organismi sportivi competenti.
Quando vengono erogati questi rimborsi forfettari, l’ente erogante deve comunicare tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:
| Dato da comunicare | Contenuto |
|---|---|
| Nominativo del volontario | Il soggetto che ha svolto l’attività volontaria |
| Importo corrisposto | Il rimborso forfettario riconosciuto |
| Attività/evento | La manifestazione o attività sportiva collegata |
| Termine | Entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento della prestazione |
Nel RASD l’inserimento avviene nel modulo “Volontari”, accessibile dalla sezione “Lavoro sportivo”. Il Manuale operativo indica che devono essere inseriti, tra gli altri dati, il codice fiscale o i dati anagrafici del volontario, l’attività o evento, la data di inizio e l’importo del rimborso a forfait.
La comunicazione è disponibile agli enti competenti per le attività di controllo, come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS e INAIL.
Nota operativa
La società o associazione sportiva dovrebbe fare attenzione a tre aspetti importanti:
il volontario non può ricevere compensi o retribuzioni per l’attività svolta;
il rimborso forfettario non può superare il limite di 400 euro mensili;
l’inserimento nel RASD è obbligatorio quando viene riconosciuto un rimborso forfettario.