No. Se l’attività svolta dall’ASD è un’attività commerciale non collegata allo scopo istituzionale, come ad esempio la gestione di un bar che funziona secondo logiche commerciali, non è corretto utilizzare volontari come sostituti abituali del personale retribuito.
L’art. 29 del D.Lgs. 36/2021 permette ad ASD e SSD di avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, cioè per attività volte a promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro.
Quando invece l’attività è commerciale e non direttamente collegata allo scopo istituzionale dell’associazione, la prestazione deve essere regolata secondo le normali regole del lavoro. A seconda delle modalità concrete di svolgimento, potrebbe quindi essere necessario instaurare un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, se ne sussistono i requisiti.