No. L’indennità di trasferta prevista dall’art. 51, comma 5, del TUIR, fino al limite di 46,48 euro giornalieri, riguarda la normativa fiscale applicabile ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Questa normativa non si applica ai volontari sportivi, poiché la loro attività deve essere svolta gratuitamente e può prevedere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa sportiva e dalle delibere degli organismi affilianti.
Di conseguenza, l’indennità di trasferta prevista dall’art. 51 TUIR non può essere sommata né ai rimborsi a piè di lista né a quelli forfettari riconosciuti ai volontari sportivi.