Sì, se esiste una finalità concreta, come sicurezza delle persone o tutela del patrimonio e l’impianto è necessario, proporzionato e configurato per riprendere solo le aree indispensabili. Definisci accessi nominativi, registrazione degli accessi alle immagini, tempi di cancellazione e misure di sicurezza. Se il monitoraggio presenta un rischio elevato, svolgi prima una valutazione d’impatto privacy (DPIA) ai sensi dell’art. 35 GDPR.
Se le telecamere possono riprendere lavoratori, si applica anche l’art. 4 della legge n. 300/1970: occorre il previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in mancanza di accordo, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. I lavoratori devono essere informati e l’impianto non può essere usato per un controllo generalizzato della prestazione.