Un ente può essere considerato ETS solo se, oltre a soddisfare i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, è iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Gli enti non iscritti non possono utilizzare la denominazione “ETS” né termini specifici come ODV o APS.
Quando un ente può dirsi davvero “ETS”?
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