In generale, il trattamento contributivo segue quello fiscale. Se una somma o un benefit non concorre a formare il reddito imponibile IRPEF, non viene considerata neanche nella base imponibile ai fini INPS. La base imponibile fiscale e quella previdenziale sono quindi allineate; quindi, se una somma è esclusa dall'IRPEF, di solito è esclusa anche dalla contribuzione INPS, mentre se è imponibile fiscalmente, rileva anche ai fini contributivi. Questo vale, entro i limiti e le condizioni indicate, anche per indennità di trasferta, fringe benefit e buoni pasto.