No, la legge lo vieta chiaramente. Secondo l'Articolo 29 del D.Lgs. 36/2021, la figura del volontario non può essere combinata con nessun tipo di rapporto di lavoro (autonomo, subordinato o Co.Co.Co.) all'interno della ASD/SSD di cui fa parte.
Con questa norma, il legislatore ha voluto evitare che le associazioni usassero il rimborso spese, tipico del volontario, per integrare in modo non regolare la retribuzione di un lavoratore, o che si creassero situazioni poco chiare in cui non si capisce quando finisce il lavoro e inizia la disponibilità gratuita. Il divieto vale anche se si tratta di mansioni diverse (per esempio, un allenatore pagato al mattino e custode volontario al pomeriggio). Se si riceve un compenso per un’attività, non si può essere volontario per altre attività nella stessa ASD/SSD.
Un socio o un dirigente può essere un lavoratore sportivo (se lo statuto della ASD/SSD lo consente), ma dal momento in cui firma un contratto di lavoro, non è più considerato "volontario" secondo la normativa sportiva. Il lavoratore sportivo può ricevere rimborsi per spese documentate (viaggio, vitto, alloggio) relative alla sua prestazione, ma queste seguono le regole del lavoro e non quelle del volontariato forfettario.
Durante un’ispezione, se si scopre che una persona è registrata sia come volontario (magari per ottenere rimborsi spese forfettari) sia come lavoratore, le conseguenze potrebbero essere:
Riqualificazione: tutto il rapporto potrebbe essere considerato come lavoro retribuito;
Sanzioni: l'associazione potrebbe dover pagare contributi e ritenute arretrate su tutte le somme versate, inclusi i rimborsi spese, oltre alle sanzioni previste per il lavoro irregolare.
Si consiglia di far firmare ai volontari, all'inizio della collaborazione, una "Dichiarazione di Incompatibilità" in cui confermano di non avere rapporti di lavoro retribuiti in corso con la ASD/SSD.