La normativa sulla trasparenza dei contributi pubblici prevede che gli enti beneficiari rendano pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e aiuti ricevuti da pubbliche amministrazioni o da soggetti a esse assimilati.
L’obbligo riguarda anche le associazioni e società sportive dilettantistiche, quando il totale degli importi ricevuti supera la soglia annua prevista.
La finalità della norma è rendere conoscibile l’utilizzo di risorse pubbliche e garantire trasparenza nei confronti dei cittadini, degli associati e degli enti erogatori.
Quando scatta l’obbligo di pubblicazione?
L’obbligo scatta quando l’importo complessivo dei contributi pubblici incassati nell’anno precedente supera 10.000 euro. La soglia deve essere calcolata in modo cumulativo, sommando tutti i contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni o soggetti assimilati, anche se provenienti da enti diversi.
Ad esempio, se una ASD ha ricevuto nel 2025:
- 6.000 euro da un Comune;
- 3.000 euro da una Regione;
- 2.000 euro da un altro ente pubblico;
il totale è pari a 11.000 euro. In questo caso l’obbligo di pubblicazione sussiste.
Quali somme devono essere considerate?
Devono essere considerate le somme ricevute a titolo di:
- contributi;
- sovvenzioni;
- sussidi;
- aiuti economici;
- vantaggi economici in denaro o in natura;
- contributi concessi a titolo gratuito;
- contributi erogati per progetti specifici presentati dall’associazione o società sportiva.
Rientrano quindi, ad esempio, i contributi comunali o regionali concessi per attività sportive, progetti educativi, manifestazioni, iniziative sociali, attività giovanili o interventi di sostegno all’attività associativa.
Conta la data di competenza o quella di incasso?
Conta la data di incasso. Per verificare se l’obbligo sussiste, si applica il principio di cassa: devono essere considerate solo le somme effettivamente incassate nell’anno precedente. Non rileva quindi l’anno di competenza del contributo, né la data della delibera di concessione.
Ad esempio, se un contributo è stato deliberato nel 2025 ma incassato nel 2026, non dovrà essere pubblicato entro il 30 giugno 2026, ma sarà eventualmente considerato per l’adempimento dell’anno successivo.
Quali somme non devono essere considerate?
Non concorrono alla soglia dei 10.000 euro:
- importi ricevuti come corrispettivo per prestazioni commerciali;
- somme aventi natura retributiva;
- indennizzi;
- risarcimenti danni;
- somme ricevute a titolo di 5 per mille.
Il 5 per mille non va conteggiato nel limite dei 10.000 euro previsto dalla disciplina sui contributi pubblici, perché è soggetto a specifici obblighi di rendicontazione e pubblicità.
Il 5 per mille deve essere pubblicato in questa comunicazione?
No. Le somme ricevute a titolo di 5 per mille non devono essere considerate tra i contributi pubblici da pubblicare ai sensi della Legge 124/2017 e non devono essere conteggiate nel limite dei 10.000 euro.
Il 5 per mille resta comunque soggetto ai propri specifici obblighi di rendicontazione e pubblicità, secondo la disciplina propria di tale istituto.
Quali informazioni devono essere pubblicate?
Le informazioni devono essere pubblicate in modo chiaro, schematico e facilmente comprensibile.
Per ogni contributo ricevuto è opportuno indicare:
- denominazione e codice fiscale della ASD o SSD beneficiaria;
- denominazione dell’ente pubblico o soggetto erogatore;
- importo incassato;
- data di incasso;
- causale o descrizione del contributo ricevuto.
La pubblicazione dovrebbe consentire di comprendere chiaramente chi ha ricevuto il contributo, da chi, quando, per quale importo e per quale finalità.
Dove devono pubblicare le ASD?
Le ASD, in quanto associazioni, devono pubblicare le informazioni sul proprio sito internet. Se l’associazione non dispone di un sito internet, può utilizzare un altro portale digitale, ad esempio la propria pagina Facebook o un altro canale digitale ufficiale. In mancanza di un proprio canale digitale, è possibile utilizzare anche il sito della rete associativa di appartenenza (CSI territoriale), se disponibile.
Dove devono pubblicare le SSD?
Per le SSD e, più in generale, per le società di capitali, la modalità di pubblicazione dipende dalla forma di bilancio adottata. Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria indicano le informazioni nella nota integrativa al bilancio.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, o che non sono tenute alla nota integrativa, possono assolvere l’obbligo pubblicando le informazioni sul proprio sito internet o tramite il sito dell’associazione di categoria cui aderiscono.
Entro quando bisogna pubblicare?
Il termine ordinario è il 30 giugno di ogni anno. Entro tale data devono essere pubblicati i contributi pubblici effettivamente incassati nell’anno precedente.
Esempio:
- entro il 30 giugno 2026 si pubblicano i contributi incassati nel 2025;
- entro il 30 giugno 2027 si pubblicano i contributi incassati nel 2026.
Cosa succede se non si pubblicano le informazioni?
In caso di mancata pubblicazione, è prevista una sanzione pari all’1% delle somme ricevute, con un importo minimo di 2.000 euro. Resta comunque fermo l’obbligo di pubblicare le informazioni mancanti. Se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, l’ente non provvede né al pagamento della sanzione né alla pubblicazione dei dati, può essere applicata la sanzione più grave della restituzione integrale delle somme ricevute.
Esempio pratico
Una ASD riceve nel 2025:
- 7.000 euro da un Comune per un progetto sportivo giovanile;
- 4.000 euro da una Regione per una manifestazione sportiva;
- 3.000 euro di 5 per mille.
Ai fini dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici, la ASD deve considerare solo i 7.000 euro e i 4.000 euro, per un totale di 11.000 euro. Poiché la soglia di 10.000 euro è superata, la ASD dovrà pubblicare entro il 30 giugno 2026 le informazioni relative ai contributi ricevuti da Comune e Regione. Il 5 per mille, invece, non deve essere conteggiato in questa soglia, pur restando soggetto ai propri obblighi specifici di rendicontazione.